Tariffe postali agevolate parzialmente reintrodotte

Al via la norma che prevede agevolazioni postali per il non profit. Via libera del Senato al decreto legge incentivi con 163 voti favorevoli, 134 contrari e zero astenuti l'assemblea di palazzo Madama ha votato, in seconda lettura, la fiducia al provvedimento, che diventa legge. il testo approvato è quello uscito dalla Camera, senza modifiche. La spesa massima è di 30 milioni di euro l'anno: superato il limite c'è la sospensione.

Il testo del decreto che riguarda le tariffe postali agevolate è il seguente:

"La parte residua delle maggiori entrate derivanti dai predetti commi e` destinata ad incrementare, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2010, lo stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica "Ministero dell’economia e delle finanze", missione "comunicazioni", programma "sostegno all’editoria", voce "legge n. 67 del 1987". A tal fine, all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le parole da: "le associazioni le cui pubblicazioni periodiche" fino alla fine del comma. A fronte del citato stanziamento, le tariffe postali a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, come modificato dal presente comma, possono essere ridotte con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore al 50 per cento della tariffa ordinaria e deve comunque rispettare il limite massimo di spesa indicato al presente comma. Il rimborso dovuto a favore della societa` Poste italiane Spa non puo` essere superiore al predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente comma con riguardo alle disposizioni di cui al terzultimo e quartultimo periodo; nel caso in cui l’andamento della spesa sia tale da determinare un possibile superamento della spesa autorizzata, con decreto adottato con le modalita` indicate al presente comma e` stabilita la sospensione o la riduzione dell’agevolazione».